Art. 1.

      1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a disporre la presenza di un medico, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri o, comunque, sui treni che effettuano percorsi di durata superiore alle sei ore.
      2. Al fine di assicurare l'espletamento del servizio di cui al comma 1, la società Ferrovie dello Stato Spa può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni pubblici o privati, in possesso delle prescritte abilitazioni sanitarie, sulla base di uno schema di convenzione definito di intesa con il Ministero della salute.
      3. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti professionali dei medici che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 nonché gli standard tipologici e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'espletamento del medesimo servizio.